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di Claudia Morelli


altalex.com, 12 aprile 2021

 

Giustizia: la trattazione in versione "emergenziale" delle cause è prorogata al 31 luglio prossimo (a prescindere dalle scelte del Governo riguardo al termine dell'emergenza sanitaria, per ora fissata al 30 aprile 2021). Nulla cambia per il processo civile e per il processo tributario da remoto, mentre qualche novità è prevista per il processo penale. Intanto la Camera e il Senato approvano il parere sul decreto ministeriale relativo al tariffario delle intercettazioni, trojan compreso. Facciamo il punto dopo Pasqua, iniziando dalle novità e dalle conferme per la Giustizia, previste dal decreto legge "pre-pasquale" n. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici).

Proroga del periodo di gestione "emergenziale" dei processi ordinari - Il decreto fissa il nuovo termine al 31 luglio, con la scelta di separare questo termine dalle decisioni del Governo relative alla dichiarazione di emergenza sanitaria. È una questione di certezza, spiega la relazione al decreto legge, imposta dalla richiesta degli operatori "di avere quanto prima indicazioni certe circa la proroga futura di applicazione degli istituti emergenziali, per l'esigenza di programmare le diverse attività avendo chiara contezza di quali saranno le disposizioni in concreto applicabili. In ossequio a questa esigenza, tanto più importante per quegli istituti che onerano le parti di compiere attività prima della udienza (come nel caso delle udienze cartolari), è certamente necessario stabilire già ora se la loro applicazione proseguirà dopo il 30 aprile".

Per il Ministero della Giustizia il "complesso delle disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria Covid 19 ha dato buona prova di sé e, dopo i vari affinamenti via via operati, non ha incontrato resistenze significative da parte di tutti gli operatori". Corre l'obbligo di osservare che, a dispetto di quanto leggiamo nella relazione, gli avvocati penalisti si sono astenuti dalle udienze dal 29 al 31 marzo e che gli avvocati civilisti e tributaristi hanno segnalati d dovuto registrare diversi malfunzionamenti, i primi; e la predominante propensione dei giudici tributari alla trattazione scritta delle cause. Ma tant'è.

Gli istituti prorogati nel processo civile e penale - Sono quelli previsti dall'articolo 23 (udienze da remoto, camera di consiglio in Cassazione per le cause a trattazione pubblica salvo diversa richiesta, camere di consiglio da remoto, copie esecutive di sentenze e di altri provvedimenti rilasciate con documento informatico), dall'articolo 23 bis (appelli penali in camera di consiglio, salvo richiesta di discussione orale), dall'articolo 23 ter (disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati) e dall'articolo 24 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze) del decreto legge n. 137/2020 come modificato dalla legge 176/2020. Prorogate al 31 luglio anche le disposizioni dell'articolo 221 del decreto legge n. 34/2020 (udienze cartolari; depositi telematici in Cassazione; udienze in presenza su istanza delle parti; deposito telematici degli atti di indagini preliminari).

Le novità del decreto legge "pre pasquale" diverse dal differimento - Si estende la tipologia di procedimenti penali ai quali possono applicarsi (se compatibili) le disposizioni dall'articolo 23 bis, che arriva a comprendere anche i procedimenti di appello contro le ordinane in materia di sequestro preventivo e di revoca, allineandone la disciplina a quella delle misure cautelari personali. In secondo luogo, sono estese al processo penale telematico alcune "cautele" già previste nel PCT, in caso di malfunzionamento dei sistemi e della piattaforma informatica. In particolare, valgono anche per il PPT: a) la tempestività del deposito telematico se è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine, anche al fine di "rendere inequivoco il funzionamento e il deposito in termini legali sul portale 24 ore su 24; b) viene qualificato il malfunzionamento verificato e accertato come condizione per restituire alla difesa il termine di deposito; c) la possibilità che il giudice, valutato il malfunzionamento e comunque in via eccezionale, ammetta le parti a depositare gli atti in cartaceo.

Processo amministrativo - Proroga al 31 luglio della norma dell'articolo 24 del decreto legge n. 137/2020 per la discussione orale da remoto nelle udienze camerali o pubbliche su richiesta di tutte le parti costituite o d'ufficio. Proroga anche per il processo contabile, che subisce altri interventi integrativi alla luce delle difficoltà emerse nel periodo emergenziale.

Processo tributario - Proroga al 31 luglio 2021 delle disposizioni previste dall'articolo 27 del decreto legge 137/2020 (udienze da remoto autorizzate con decreto del presidente della commissione tributaria e decisione sullo stato degli atti salvo diversa richiesta delle parti ed eventuale trattazione scritta).

Assunzioni e concorsi - Il decreto legge prevede disposizioni sia in materia di differimento del valore delle delle graduatorie del personale del ministero della Giustizia, sia in tema di concorso in magistratura indetto con d.m. 29 ottobre 2019. In particolare è esclusa la prova pre selettiva, mentre è prevista una firma semplificata per quanto riguarda le prove scritte semplificatorie per la prova scritta tra cui lo svolgimento di elaborati sintetici su due delle tre materie "ordinarie": civile, penale e amministrativo.

Di rilievo il passaggio della relazione che specifica come la sinteticità degli elaboratori darà modo alla commissione esaminatrice di "valutare le capacità di sintesi del candidato, profilo che risulta qualificante nell'ambito del bagaglio culturale dei futuri magistrati". In conseguenza passa da otto ore a quattro il tempo a disposizione per completare la prova scritta di concorso.

Decreto ministeriale con il tariffario per le prestazioni funzionali alle intercettazioni

La Camera dei Deputati, martedì scorso, ha reso parere favorevole allo schema di decreto ministeriale che stabilisce il tariffario per le prestazioni funzionali alle intercettazioni (si veda La tariffa del trojan), nonostante le numerose critiche provenienti dalle società hi tech, preoccupate di non poter coprire i costi sostenuti per i sistemi informatici - anche in funzione di sicurezza - con le tariffe disposte dal ministero della Giustizia.

Nel parere sono formulati alcuni rilievi migliorativi del dm, che però il Ministero è libero di non seguire, volti a rafforzare le garanzie di sicurezza e riservatezza: il riferimento esplicito al rispetto dell'articolo 268 c.p.p. - che sovraintende alle operazioni di intercettazioni- tra gli obblighi dei fornitori delle prestazioni ad assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 268 del codice di procedura penale; inoltre, con specifico riferimento alla categoria "intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (attiva attraverso captatore elettronico)", limitare il riferimento all'acquisizione "della rubrica dei contatti, della galleria fotografica e dei video realizzati o comunque presenti, delle password, con funzione di keylogger", quando non rientri nei flussi di comunicazione, all'ambito dell'attività di indagine sottoposta alle condizioni di cui agli articolo 247 e seguenti del codice di procedura penale.