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di Paola Rossi

 

Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2021

 

E se la vittima riveste la medesima qualifica ha rilevanza la posizione di supremazia dell'accusato del reato. La violenza sessuale se è esercitata da un incaricato di pubblico servizio diventa procedibile d'ufficio e il fatto che la vittima sia anch'essa un incaricato di pubblico servizio non determina una parità in grado di annullare la contestabilità del reato ex officio. La Corte di cassazione con la sentenza n. 8213/2021 ha accolto il ricorso della Procura che affermava l'esistenza di tale qualità pubblica per il dipendente della Croce Rossa che si occupava della gestione dei lavoratori interinali, chiamati anche a svolgere attività di volontariato, direttamente gestita e organizzata dall'imputato. La procedibilità d'ufficio è quella stabilita dall'articolo 609 septies del Codice penale.

Il responsabile cui era affidata la turnazione degli interinali di fatto era accusato di aver esercitato pressioni psicologiche - con il ricatto di non venir richiamate a svolgere il proprio lavoro - sulle sue vittime di violenza sessuale. Il ricatto era necessario all'uomo, accusato degli illeciti atti sessuali, al fine di mitigare le reazioni delle vittime e di farle tacere in ordine ai fatti subiti. E l'aggravante di aver commesso il reato sfruttando il proprio ruolo è sostenuta dalla Procura anche tenuto conto che le stesse volontarie vittime degli abusi fossero degli incaricati di pubblico servizio al pari dell'imputato.

Nonostante questo, infatti il ricorrente individua l'esistenza della sovra-ordinazione dell'imputato rispetto alle donne che aveva costretto a subire le sue attenzioni sessuali. La posizione di sovra-ordinazione - chiarisce la Cassazione - non deriva da una percezione soggettiva della vittima su tale circostanza, bensì da un criterio oggettivo. Tale oggettività della sovra-ordinazione e quindi dell'abuso di tale posizione se non si esprime attraverso il possesso di qualifiche superiori è desumibile in concreto. Come, nel caso specifico, dove di fatto l'imputato nel gestire i volontari esprimeva una concreta supremazia sulla possibilità di rinnovo dei contratti per tali lavoratori interinali.