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di Simone Marani


altalex.com, 20 ottobre 2020

 

Per la Cassazione il termine ex art. 304 c.p.p., non è dilatato dalla mancata richiesta di trattazione del processo a carico dell'imputato detenuto (sentenza n. 27989/2020). È da escludere che il termine ex art. 304, comma 7, c.p.p., sia dilatato dalla mancata richiesta di trattazione del processo a carico dell'imputato detenuto. Questo è quanto emerge dalla sentenza 21 settembre-7 ottobre 2020, n. 27989 (testo in calce) della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, prevedeva che a decorrere dal giorno successivo alla entrata in vigore del decreto, ovvero dal 9 marzo 2020, e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. g), dovessero essere rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, art. 83, comma 1, prevedeva poi che la sospensione generale andasse sino al 15 aprile 2020, termine infine prolungato al 11 maggio 2020 dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36.

Si sottraevano a detto rinvio in particolare le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadessero i termini di cui all'art. 304 c.p.p., e, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedessero che si procedesse, anche le udienze nei procedimenti in cui fossero state applicate misure cautelari.

Quando, come nella fattispecie, la scadenza del termine massimo ex art. 304 c.p.p., comma 6, non fosse caduta nel periodo di sospensione suddetto, né vi fosse stata istanza degli imputati sottoposti a misura cautelare o dei loro difensori e, quindi, i processi avessero subito il rinvio d'ufficio, il D.L. n. 11 prevedeva, quanto al riverbero del rinvio sul versante dei termini cautelari, la sospensione di quelli ex art. 303 e il D.L. n. 18 anche dell'art. 308 c.p.p., nulla disponendo quanto al termine di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p.

L'art. 304, comma 1, c.p.p., prevede, tra le altre, due cause di sospensione dei termini della misura cautelare legate al rinvio o alla sospensione del giudizio, definite obbligatorie nel senso che il Giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti per concedere il rinvio, deve necessariamente disporre la sospensione della decorrenza del termine della misura cautelare in esecuzione nei confronti dell'imputato (Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 22289).

La lett. b) della disposizione ora richiamata contempla un caso di sospensione del termine cautelare nella fase del giudizio, che si verifica durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati; si tratta di situazioni di oggettiva assenza del difensore dell'udienza tale da rendere l'imputato privo di assistenza, sì da determinare l'impossibilità di svolgere attività processuale.

Gli ermellini ritengono che la mancata richiesta di trattazione del processo a carico di imputato detenuto, ovvero la richiesta di rinvio del difensore, ovvero ancora la mancata presentazione di quest'ultimo in udienza non siano comportamenti processuali idonei a dilatare il termine massimo di cui all'art. 304, comma 7, c.p.p., in quanto detti comportamenti non equivalgono all'ipotesi prevista dall'art. 304, comma 1, lett. b), c.p.p.

Non si verte, infatti, in un caso di mancata partecipazione del difensore che rende privo di assistenza l'imputato e che lo legittima ad ottenere un rinvio, ma ci si trova al cospetto dell'ipotesi, diversa, dell'omesso esercizio di una facoltà processualmente riconosciuta dalla normativa emergenziale, vale a dire quella di richiedere la trattazione, evenienza, quella dell'omesso esercizio della suddetta facoltà, che ha incluso il processo in quelli da rinviare obbligatoriamente in virtù della fissazione delle udienze nel periodo emergenziale; in altre parole, il rinvio derivava dall'applicazione della disposizione emergenziale e non poteva certamente ascriversi a mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione del difensore.