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di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2020

 

Nulla l'ordinanza che nega la revoca per il detenuto malato, basata su una perizia senza coinvolgere il difensore. Nullo il no alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere, motivata dalle condizioni di salute del detenuto, se l'accertamento sulla compatibilità della patologia con la misura più restrittiva avviene senza contraddittorio.

La quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 28854, accoglie il ricorso di un indagato per delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, con un ruolo di vertice. Il tribunale del riesame aveva respinto il ricorso malgrado, nello specifico, l'incarico al perito fosse stato conferito senza alcuna interlocuzione con la difesa in nessuna fase dello svolgimento delle operazioni. Una chiara violazione del diritto di difesa che scatta quando il no all'istanza di revoca si basa su una perizia disposta senza coinvolgere il difensore: né rispetto alla nomina del perito né sull'inizio delle sue operazioni e dunque in assenza di un qualunque contraddittorio tra le parti.

Diverso è il caso affrontato in una sentenza citata dal Riesame (46604/2019) a supporto del rigetto del rigetto del ricorso, con la quale la Cassazione aveva negato la violazione dei diritti dell'imputato/indagato malgrado la nomina del perito non preceduta da un contraddittorio, perché il consulente di parte dell'imputato aveva comunque avuto modo, nei quindici giorni assegnati al perito per svolgere il suo ruolo, di partecipare alle operazioni e, in particolare alla visita medica del paziente.

Nessuna scansione rigida - La Suprema corte chiarisce, infatti, che non è rigido il rispetto della scansione dei procedimenti ma lo è il "risultato". Con la sentenza 19404/2016 la Cassazione ha ribadito che l'interlocuzione con il consulente tecnico della difesa va garantita anche in sede di appello cautelare "la cui disciplina, pur contratta nei tempi, non può sacrificare il diritto di difesa, pena l'integrazione di un'ipotesi di nullità generale".

Una garanzia da assicurare anche se non necessariamente "ingabbiata" in un modulo predefinito, specie quando siano preminenti le esigenze di celerità e "non tutte le disposizioni in materia di perizia possono risultare suscettibili di applicazione". In tal caso, conclude la Corte, spetterà al giudice trovare tempi e modi per assicurare il fondamentale contraddittorio tra le parti, bilanciando le diverse o a volte opposte esigenze in gioco. Nel caso esaminato non c'era alcuna situazione di urgenza che non consentisse l'immediata integrazione del contraddittorio sin dall'inizio della nomina del perito da parte del tribunale del riesame.