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di Giampaolo Piagnerelli


Il Sole 24 Ore, 1 luglio 2020

 

L'incauto acquisto sussiste solo quando viene accertata una differenza sproporzionata tra il valore del bene e la somma corrisposta per l'acquisto. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 19548/20.

La mossa della Corte. I Supremi giudici hanno respinto la richiesta della Procura che chiedeva l'applicazione dell'incauto acquisto (ex articolo 712 del Cp) e non la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente lamentava che la motivazione dei giudici di merito era gravemente lacunosa e carente, che appariva del tutto privo di rilievo il dato relativo alla mancata identificazione dei proprietari dei beni e che il tribunale non aveva considerato la circostanza che si trattava di beni di significativo valore (due city bike di marche prestigiose) acquistate a prezzi irrisori.

La difesa, tuttavia, ha evidenziato come nel frattempo (Dlgs 16 marzo 2015 n. 28) è stato introdotta nel sistema di diritto penale la regola della non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 11-bis del Cp). Il giudice di merito - peraltro - con una motivazione stringata e sintetica aveva stabilito un valore non particolarmente elevato delle due biciclette.

Conclusioni. La difesa, infatti, mette in risalto "il significato valore commerciale" dei beni che non emerge da alcun atto di prova. In definitiva ricorso della Procura rigettato.