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Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2020

 

Straniero - Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione - Individuale - Necessità - Fattispecie. La situazione di vulnerabilità che rileva ai fini della protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del soggetto ma piuttosto quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Nella specie la corte di cassazione ha rigettato la domanda di un cittadino del Bangladesh formulata sulla base della provenienza da una zona del suo paese con particolare conformità geografica e conseguente clima avverso che lo esponevano al rischio di calamità naturali e all'impossibilità di provvedere al suo, e degli altri residenti, sostentamento)

• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 4 giugno 2020, n. 10624.

 

Straniero - Protezione umanitaria - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione con riferimento al paese d'origine - Fattispecie. In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d'origine).

• Corte di Cassazione, sezione I sentenza 23 febbraio 2018 n. 4455.

 

Straniero - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione relativa alla vicenda personale del richiedente - Necessità - Fondamento. La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998.

• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 aprile 2019, n. 9304.

 

Straniero - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti di riconoscimento del titolo di soggiorno. Non può, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria

• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 13 novembre 2019, n. 29460.