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Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2020


Atti e provvedimenti del giudice - Sentenza - Divergenza tra motivazione e dispositivo - Ipotesi di contrasto apparente - Fattispecie. In tema di contrasto tra motivazione e dispositivo, se la divergenza è causata da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto deve ritenersi solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo.

Nel caso di specie il giudice è incorso in un'omissione materiale in ordine alla menzione nel dispositivo del giudizio di equivalenza tra le attenuanti riconosciute in favore dell'imputato e l'aggravante contestata, puntualmente esplicitato invece nella motivazione della sentenza. La natura di mera omissione è confermata dalla conformità della pena finale irrogata a quella determinata, con l'esplicitazione dei singoli passaggi intermedi nella motivazione la quale, permettendo di ricostruire la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione delle ragioni fondanti la decisione, senza che sia necessaria una rettifica del dispositivo.

• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2020 n. 160.

 

Atti e provvedimenti del giudice - In genere - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Individuazione della volontà decisoria - Criteri. In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2019 n. 3969.

 

Impugnazioni - Appello - Questione di nullità - In genere - Divergenza radicale tra motivazione e dispositivo - Causa di nullità della sentenza di primo grado - Esclusione - Potere del giudice di appello di esaminare i motivi di appello - Sussistenza - Fattispecie. La radicale divergenza tra dispositivo e motivazione non rientra tra le cause di nullità della sentenza, espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen., cosicché il giudice dell'appello deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto e procedere alla valutazione dei motivi di appello. (Fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo di condanna e motivazione di una decisione di assoluzione in cui la Corte di appello, rilevato detto contrasto, in considerazione dell'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto sia dall'imputato che dal Pubblico Ministero, ha proceduto alla valutazione dei motivi di appello, dando per presupposto che la sentenza di primo grado fosse una sentenza di condanna).

• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 19 giugno 2018 n. 28212.

 

Sentenza - Requisiti - Dispositivo - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Prevalenza della motivazione - Legittimità - Presupposti - Presenza nel dispositivo di un errore materiale obiettivamente riconoscibile - Fattispecie. In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti. (Nella specie, la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado).

• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 29 maggio 2018 n. 24157.

 

Sentenza - Requisiti - Dispositivo - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Criteri di risoluzione - Fattispecie. Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo, e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.(Fattispecie in cui la Corte territoriale, pur avendo in motivazione ridotto l'aumento per la continuazione in relazione a ciascun episodio di rapina aggravata contestato agli imputati, senza modificare gli altri parametri di calcolo, aveva indicato in dispositivo una pena più alta di quella risultante dalla corretta applicazione dei predetti criteri).

• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile 2016 n. 13904.