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di Giovanni Negri

 

Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2019

 

Alla fine per modificare la disciplina delle intercettazioni è servito un decreto legge su misura. Quello approvato ieri al termine di un consiglio dei ministri durato 7 ore. Per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede le intercettazioni sono "uno strumento irrinunciabile per le indagini. Adesso elaboriamo un sistema moderno e digitale: ci saranno maggiori garanzie per trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza delle indagini, la tutela della riservatezza e il diritto di difesa". Il provvedimento tiene insieme la disciplina della fase transitoria e un pacchetto di modifiche alla riforma Orlando, approvata nel 2017 con il decreto legislativo n. 216.

Quanto alla prima si prevede espressamente che tutta la nuova procedura indirizzata a rafforzare la salvaguardia della privacy, attraverso il divieto di pubblicazione anche parziale del contenuto delle intercettazioni non acquisite come materiale probatorio, riguarderà i procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020.

Rinviando quindi gli effetti a una data posteriore il compimento di tutto l'iter di conversione del decreto legge stesso, un po' come avvenuto di recente per la revisione del penale tributario. Sugli altri punti, l'intenzione dell'intervento, frutto dell'accordo raggiunto poche ore prima nella maggioranza, è quella di evitare alcuni effetti distorsivi della Orlando, a danno delle garanzie difensive e della funzionalità delle indagini preliminari emersi.

Si ripropone così in alcuni passaggi la versione del Codice di procedura penale antecedente all'intervento del 2017, conservando però la disciplina dei trojan e la destinazione all'archivio digitale del materiale intercettato. Si eliminano, così, i rigidi divieti di trascrizione, imposti dal decreto legislativo 216/17, stabilendo che le registrazioni inutilizzabili o manifestamente irrilevanti, come quelle su categorie di dati sensibili, se inutili per le indagini restano custodite in archivio, per effetto del procedimento di stralcio già regolato dall'articolo 268 del Codice, ora riproposto sul punto.

A venire cancellato è uno degli aspetti più controversi della riforma Orlando e cioè la prerogativa affidata alla polizia giudiziaria di effettuare la prima selezione del materiale rilevante perle indagini. Una previsione che da subito aveva sollevato perplessità perché ritenuta lesiva delle attribuzioni del pubblico ministero nella valutazione di ciò che è utile per lo sviluppo dell'inchiesta.

La necessaria tutela della riservatezza anche in fase di verbalizzazione, tuttavia, ha condotto a sostituire il meccanismo di selezione da parte della polizia giudiziaria delle intercettazioni non utilizzabili con un dovere di vigilanza del pubblico ministero perché non siano trascritte in sede di verbalizzazione conversazioni o comunicazioni contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali, sempre che non si tratti di intercettazioni rilevanti per le indagini.

Se dal deposito delle intercettazioni può derivare un danno grave perle indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. In ogni caso, quanto ai diritti della difesa, il decreto legge assicura l'accesso degli avvocati al materiale depositato, con la possibilità di ottenerne copia.

L'avviso di chiusura delle indagini preliminari conterrà poi l'avvertimento che indagato e difensore hanno facoltà di esaminare e conoscere intercettazioni, registrazioni, flussi di comunicazione informatiche, con possibilità di averne copia. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in un archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.

Al Gip e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate. Le registrazioni sono conservate fino a sentenza definitiva, ma gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della privacy, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il decreto legge mette poi nero su bianco la possibilità di un utilizzo espansivo delle intercettazioni attraverso i trojan, ammettendone il valore probatorio anche per reati diversi da quelli oggetto dell'autorizzazione, a patto che rientrino tra quelli per i quali è possibile l'impiego dei captatori informatici, compresi quelli contro la pubblica amministrazione.