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di Giovanni Negri


Il Sole 24 Ore, 13 novembre 2019

 

Non si può aggirare la legge "spazza-corrotti" e stabilire la scarcerazione di chi è stato condannato per reati contro la Pa. Non quando la Corte costituzionale ancora deve pronunciarsi. La Cassazione, con la sentenza n. 45319, depositata lo scorso 7 novembre, ha stabilito che non può essere disposta la sospensione della pena detentiva inflitta per peculato in attesa del giudizio della Consulta.

I fatti: il tribunale di Brindisi ha condannato nel marzo del 2015 un uomo a 2 anni e 8 mesi per diversi episodi di peculato, consumato e tentato; nell'aprile di quest'anno il Pubblico ministero ha emesso l'ordine di carcerazione senza procedere alla sospensione prevista dal Codice di procedura penale. Dal 2019 è infatti in vigore la legge n. 3, che esclude la gran parte dei reati contro la Pa, compreso il peculato, dal beneficio della sospensione della pena.

In sede di incidente di esecuzione, la difesa ha chiesto la dichiarazione di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione e che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale della legge "spazza-corrotti" nella parte in cui restringe l'area dei beneficiari della sospensione. Punto, quest'ultimo, accolto dal Tribunale che ha investito la Corte costituzionale della decisione, ma semaforo rosso invece davanti alla domanda di scarcerazione in attesa del verdetto della Consulta, perché altrimenti si permetterebbe al giudice di anticipare gli effetti della pronuncia di costituzionalità.

La difesa ha fatto ricorso alla Cassazione, sottolineando, tra l'altro, che, la pena sarebbe stata quasi interamente scontata prima del giudizio della Consulta. La Cassazione ha però considerato infondata l'impugnazione, sostenendo l'impossibilità di individuare nell'ordinamento una soluzione che possa permettere di anticipare gli effetti di una dichiarazione di incostituzionalità. La tutela cautelare infatti sul punto appare problematica e impervia l'applicazione in via analogica dell'articolo 670 del Codice di procedura penale sulle questioni che riguardano il titolo esecutivo, dopo che il giudice ha sollevato la questione di costituzionalità.

"Anche in tale ipotesi - osserva la Consulta -, infatti, il menzionato principio del sindacato accentrato di costituzionalità non consente al giudice a quo, che abbia investito la Consulta della relativa questione, per questa via spogliandosi della potestà decisoria, di riappropriarsene sia pure a fini soltanto cautelari".

Come pure, chiude il cerchio la Corte di legittimità, non è possibile un'applicazione analogica dell'articolo 666, comma 7, del Codice di procedura penale che permette al giudice di decidere la sospensione in caso di presentazione di ricorso. L'analogia infatti, spiega la sentenza, costituisce un procedimento interpretativo attraverso il quale una norma estende il suo ambito applicativo oltre i casi espressamente previsti, per andare a disciplinare situazioni estranee ma in rapporto alle quali si può individuare una corrispondenza delle ragioni giustificative. Tuttavia l'analogia non si applica alle misure che fanno eccezione a regole generali. Ed è proprio il caso dell'articolo 666, comma 7, che introduce la possibilità di sospensione in caso di ricorso come eccezione alla disciplina generale che non prevede lo stop.