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Il Riformista, 12 novembre 2019


"Si percepisce immediatamente il contrasto tra l'ergastolo ostativo e l'articolo 27 della Costituzione. Il detenuto deve avere il diritto alla speranza. Chi non ha questa speranza, e il detenuto all'ergastolo ostativo non ce l'ha, difficilmente può essere risocializzato".

Così il presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, intervenendo ieri al convegno dell'Università di Firenze "Meriti e limiti della pena carceraria", è tornato a parlare dell'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario dopo il pronunciamento della Consulta che l'ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia.

"Come si giustifica l'ergastolo ostativo, cioè il mantenere in stato di detenzione chi non intende collaborare?", per il presidente della Corte le ragioni teoriche possono essere due: che chi non intenda collaborare "per ciò solo può essere pericoloso" ma - ha ricordato - "la Corte ha detto moltissime volte che le presunzioni assolute non sono consentite".

"L'altra ragione - ha spiegato Lattanzi - può essere una ragione di politica criminale: attraverso questo strumento spero di ottenere la tua collaborazione, ma questa non credo sia sostenibile dal punto di vista costituzionale". Quindi "da un lato c'è l'articolo 27 che è un principio fondamentale della Costituzione, ma dall'altro non ci sono neppure ragioni veramente giustificative di questa posizione".