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di Giovanni Negri

 

Il Sole 24 Ore, 30 ottobre 2019

 

Non va più notificata la sentenza in contumacia emessa nel giudizio abbreviato. Lo afferma una pronuncia delle Sezioni unite penali della Cassazione, anticipata per ora con un'informazione provvisoria. Viene risolta in questo modo una questione rilevante che divideva la stessa prassi degli uffici giudiziari, visto che alcuni continuano tuttora a effettuare le notifiche, mentre altri non le dispongono affatto. Oltre che la prassi, però, la necessità o meno della notifica divide la stessa Cassazione con sentenze di orientamento opposto, dopo la riforma della disciplina della contumacia del 2014.

Ricordato che la nuova disciplina dell'assenza nulla dice sull'abrogazione dell'obbligo, una linea interpretativa è caratterizzata da un maggior rigore ed esclude che la persistenza della regola per la quale all'imputato a qualsiasi titolo non comparso deve essere notificata la sentenza emessa dopo rito abbreviato possa essere considerata frutto di una svista oppure di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo. A voler tacere poi del fatto che la soppressione tacita di una norma, dalla quale discende la compressione del diritto all'impugnazione, può essere ritenuta in contrasto con il principio del giusto processo come definito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che richiede sempre, in materia penale, un'interpretazione segnata dal favor rei.

A questa posizione se ne contrappone un'altra, ed è è stata poi quella fatta propria dalle Sezioni unite, in base alla quale con la nuova disciplina della contumacia, indirizzata a garantire l'effettiva conoscenza del processo e ricondurre la mancata partecipazione dell'imputato a una scelta consapevole e volontaria, è venuta meno la ragione che stava alla base dell'obbligo di notifica.

Tanto più che nel giudizio abbreviato l'imputato non comparso resta rappresentato da un difensore in possesso dei poteri che gli sono stati attribuiti con procura speciale. Per questa ragione, il difensore è in contatto con il proprio assistito ed è in grado di fornirgli tutte le informazioni necessarie sul procedimento e sulla sua conclusione.