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di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 30 ottobre 2019

 

Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 29 ottobre 2019 n. 44118. Per cancellare la sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto, emessa dal giudice di pace, non basta che questo non potrebbe applicare la norma, è necessario che l'imputato le ragioni del pregiudizio e perché aveva diritto ad un'assoluzione piena. Tuttavia proprio in virtù del riconoscimento del 131-bis va esclusa la condanna sulla liquidazione delle spese proposta dalla parte civile. La Cassazione, con la sentenza 44118, accoglie solo in parte il ricorso contro la sentenza del giudice di pace di Gorizia, che aveva considerato il ricorrente non punibile per il reato di minaccia nei confronti della moglie in virtù della particolare tenuità del fatto, ma lo aveva condannato al risarcire i danni alla parte civile. L'uomo contesta entrambe le scelte: l'applicazione dell'articolo 131-bis è fuori dal raggio d'azione del giudice di pace e comunque se applicato è di ostacolo a una pronuncia di condanna ai fini civili. La Cassazione accoglie solo quest'ultimo punto.

Per quanto riguarda il potere del giudice di pace di applicare il 131-bis la Cassazione ammette che questo è stato escluso dalle Sezioni unite. Tuttavia il proscioglimento "nei casi di particolare tenuità del fatto" non è avulso dal microsistema dettato per il giudice di pace, "poiché trova la sua declinazione procedimentale nella previsione dell'articolo 34 del Dlgs 274/2000". I giudici di legittimità, pur considerando pacifico, che i presupposti dell'articolo 34 e dell'articolo131-bis sono divergenti - oltre che per la finalità conciliativa dell'articolo 34, anche perché nel procedimento davanti al giudice di pace la tenuità prevista dall'articolo 34 può essere ammessa solo se non si oppongono imputato e persona offesa - ricordano che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto è comunque un esito previsto del procedimento davanti al giudice di pace.

L'eventuale errore, commesso nel richiamare l'articolo 131-bis anziché l'articolo 34, non può dunque essere contestato in quanto tale, ma è necessario dimostrare "l'effettivo pregiudizio da rimuovere per effetto di quella decisione". Non c'è dubbio che ci sia un interesse ad impugnare una sentenza, irrevocabile, emessa ai sensi dell'articolo 131-bis perché quanta comporta un giudizio di colpevolezza, sebbene per una colpa "lieve". Per travolgerla però è necessario dimostrare che c'erano margini per una sentenza pienamente liberatoria.