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di Giovanni Negri


Il Sole 24 Ore, 30 ottobre 2019

 

La previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, in assenza di una disciplina intertemporale, è applicabile alle sole sentenze emesse successivamente al 6 marzo dell'anno scorso. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza 43699 della Terza sezione penale depositata ieri.

L'indicazione è arrivata nel corso di un procedimento penale avviato per getto pericoloso di cose: dal balcone, secondo la tesi della parte danneggiata, era stata immessa nel giardino sottostante un'elevata quantità di acqua piovana maleodorante. La Corte di cassazione sottolinea che il decreto legislativo 11 del 2018 ha modificato l'articolo 593 comma 3 del Codice di procedura penale, allargando i margini di inappellabilità delle sentenze. Alla previsione di inappellabilità delle condanne per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda è stata affiancato anche il caso delle "sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punte con la sola pena dell'ammenda o penale alternativa".

La disposizione è entrata in vigore il 6 marzo del 2019, nell'ambito di un intervento complessivamente indirizzato a ridisegnare la disciplina delle impugnazioni, e non ha stabilito sul punto specifico una dettagliata regolamentazione della fase transitoria. Di conseguenza per la Cassazione bisogna ritenere che la previsione deve essere applicata a tutti i giudizi di proscioglimento emessi in una data successiva al 6 marzo. Per effetto della sentenza della Cassazione è stata così accolta la tesi della difesa che si era dovuta confrontare con una sentenza di appello che aveva deciso la condanna a 200 euro più risarcimento danni nei confronti della parte civile, dopo un verdetto di assoluzione in primo grado che, appunto, non si sarebbe potuto impugnare perché emessa in data successiva al 6 marzo.