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di Riccardo De Vito*


volerelaluna.it, 22 ottobre 2019

 

Il 13 giugno 2019 la Corte europea di Strasburgo (caso Viola c. Italia) ha sancito che l'ergastolo ostativo - quello per cui o collabori utilmente con la giustizia o muori in carcere - è contrario all'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Quest'ultima disposizione, come noto, proibisce la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, ponendo un divieto che non tollera eccezioni per motivi di emergenza, fosse pure lo stato di guerra.

Oggi, 22 ottobre, anche la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della variante italiana della life sentence without hope (condanna a vita senza speranza) con la Carta fondamentale; dovrà farlo, necessariamente, confrontandosi con le statuizioni della sentenza Viola, che nel frattempo (7 ottobre 2019) è divenuta irrevocabile.

Siamo di fronte a un passaggio saliente della penalità penitenziaria, che potrebbe cambiare la configurazione dell'armamentario repressivo dell'ordinamento italiano per renderlo nuovamente conforme all'articolo 27 della Costituzione e all'obbligo di tutte le pene di tendere alla rieducazione del reo.

Ma cosa impone, in concreto, la sentenza Viola allo Stato italiano tutto, Parlamento e giudici? Certamente non prescrive l'automatica scarcerazione dei boss e dei capi-mafia, né di essere meno rigorosi nel contrasto alla criminalità organizzata, sebbene questa storiella sia stata ammannita all'opinione pubblica persino da qualificati e autorevoli esponenti della magistratura.

Il messaggio che arriva dall'Europa - in verità già scolpito nella Costituzione -, viceversa, afferma con chiarezza il diritto di ogni ergastolano ostativo a che un giudice valuti il suo concreto ravvedimento, s'interroghi sul perché dell'eventuale mancata collaborazione ed effettui un bilanciamento, caso per caso, tra rieducazione e pericolosità.

La ragione criminologica dell'ostatività, introdotta nel nostro ordinamento a seguito delle stragi di mafia del 1992, è presto detta: solo collaborando - dice la legge - il mafioso (o il terrorista) perde credito presso il sodalizio di appartenenza, dimostra di non poter più offrire e ricevere "fedeltà" e, dunque, offre la prova della cessata pericolosità sociale.

La quasi trentennale sperimentazione di questa norma, tuttavia, ha dimostrato che i motivi di mancata collaborazione con l'autorità giudiziaria non si rinvengono soltanto nella persistente attitudine criminale, ma sono molteplici: la paura di esporre i propri familiari alla vendetta omicida degli ex-sodali; il rifiuto di barattare la propria libertà con quella di chi magari ha scontato la pena, riga dritto e si è ricostruito una vita lontano dalle mafie; l'impossibilità di conoscere - non tutti gli ergastolani ostativi hanno avuto posizioni verticistiche nell'organizzazione criminale - la completa dinamica dei fatti e l'intero orizzonte delle responsabilità; la circostanza, infine, di essere innocenti ma di non avere le prove per avviare un giudizio di revisione.

I condannati che vivono sulla loro pelle anche una sola di queste ragioni possono essere ravveduti. Non è infrequente vedere nelle carceri italiane persone che nella vita non hanno avuto l'educazione, i mezzi e le opportunità per voltare le spalle alla mafia e che invece, dopo un percorso carcerario di decenni, hanno trovato il coraggio di dissociarsi, di accostare le vittime, di credere in un futuro diverso e di liberare la mente dall'appartenenza al clan. La Convenzione e la Carta costituzionale - ora anche la famosa sentenza Viola - impongono al magistrato di sorveglianza di vagliare seriamente la personalità e il cambiamento di quelle persone, senza chiudere le porte del carcere sulla base di un automatismo degno di un robot, ma non di una decisione giudiziaria.

Impedire questa valutazione, in concreto e caso per caso, significa potenzialmente lasciare a vita nelle sezioni detentive persone rieducate, che attraverso le loro storie potrebbero offrire un contributo essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata, anche per la presa che possono esercitare su altri detenuti. Vuol dire, in sostanza, fare un regalo alla mafia. Lo si era capito ai tempi del terrorismo, quando tra la categoria degli "irriducibili" e quella dei "pentiti" si andò delineando quella dei "dissociati" i quali, inseriti in aree omogenee, esercitarono appeal tra gli altri detenuti e dettero il colpo di grazia al metodo del terrore nella lotta politica.

Eliminare l'ergastolo ostativo, dunque, non significa dare un colpo di spugna alla lotta alla mafia, né tanto meno abrogare alcuni strumenti strategici di questa lotta. Si tratta, piuttosto, di mantenere quella lotta nel solco della democrazia costituzionale, di liberarla da pratiche disumane e di renderla persino più efficiente attraverso la responsabilizzazione dei condannati, resa possibile da una rigorosa valutazione individualizzata sui progressi trattamentali e sulla meritevolezza dei benefici.

Prova di questo rigore, del resto, la magistratura di sorveglianza l'ha fornita nel recente caso Brusca: niente detenzione domiciliare, nonostante la collaborazione avvenuta e il parere favorevole della procura antimafia. Al contempo l'automatismo basato sull'equiparazione tra collaborazione e cessazione della pericolosità ha mostrato in alcuni casi la sua fallacia, come l'affaire Scarantino insegna.

Neppure la prevenzione generale risentirà dell'eventuale abrogazione dell'ergastolo ostativo, dal momento che per accedere ai benefici il detenuto non collaborante dovrà comunque espiare termini più lunghi di pena e provare l'assenza di ogni collegamento con la criminalità organizzata.

Sul terreno dell'efficacia deterrente delle "pene esemplari", infine, occorre svolgere alcune considerazioni che muovono dall'esperienza. Il Portogallo, ad esempio, ha eliminato la pena perpetua nel 1884 e ad oggi è uno dei Paesi con il minor tasso di omicidi al mondo. Si potrebbe obiettare che quel Paese, a differenza del nostro, non conosce la mafia.

A tacer del fatto che l'ergastolo ostativo (e più in generale le pene ostative) non riguarda soltanto i mafiosi, va detto però che la mafia può certamente richiedere un diritto penale specifico, ma non può legittimare un diritto penale che rinuncia al paradigma dell'offensività del fatto per abbracciare soltanto quello del modo di essere dell'autore.

Dire infatti - come è stato detto - che un mafioso si libera dal vincolo criminoso solo con la morte o con la collaborazione comporta un'idea del diritto penale lontana dalla nostra tradizione costituzionale. Un'idea, come abbiamo visto, spesso non rispondente ai fatti, che la Corte costituzionale ha ora la possibilità di rimuovere dal nostro ordinamento.

 

*Magistratura Democratica