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di Francesca Biondi*


Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019

 

La Corte è chiamata a valutare se la mancata collaborazione con la giustizia sia una preclusione all'accesso ai benefici penitenziari fondata sulla constatazione per cui gli appartenenti al sodalizio mafioso si distaccano dalla realtà criminale solo rinnegandola o se essa comprima il ruolo del giudice nel favorire il percorso rieducativo. Dopo anni di silenzio l'istituto della collaborazione con la giustizia è al centro del dibattito pubblico, sia per effetto della condanna inflittaci dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Viola, sia per l'attesa della decisione della Corte costituzionale che, il prossimo 22 ottobre, è chiamata a pronunciarsi su una questione "affine".

"Affine", e non identica, perché la Corte europea si è occupata del c.d. "ergastolo ostativo", ossia dell'impossibilità per gli ergastolani che non collaborano di accedere alla liberazione condizionale rendendo così la loro pena perpetua non solo de iure, ma anche de facto, mentre la Corte italiana dovrà valutare se contrasta con gli artt. 3 e 27 della Costituzione la norma che impedisce ai condannati per gravi reati non collaboranti di ottenere un permesso premio.

Non è una decisione facile quella che attende la Corte costituzionale.

Da un lato, certamente pesano gli argomenti spesi dalla Corte Cedu, per la quale la collaborazione non può essere condizione preclusiva alla liberazione condizionale, ossia all'unico istituto che rende l'ergastolo pena conforme al principio rieducativo. Secondo la Corte europea non si può subordinare alla collaborazione l'aspirazione dell'ergastolano ad uscire dal carcere: poiché la mancata collaborazione può essere dettata da varie ragioni (ad esempio, per non mettere a repentaglio la vita i propri cari), la valutazione sulla pericolosità sociale del detenuto dovrebbe essere sempre solo rimessa al giudice caso per caso.

Dall'altro, però, la Corte costituzionale è giudice "italiano" e bene conosce le ragioni che, dopo la strage di Capaci, indussero il Governo a presentare il decreto legge n. 306 del 1992 con cui fu appunto introdotto, solo per alcuni specifici reati (associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e sequestro a scopo di estorsione), l'obbligo di collaborare con la giustizia quale condizione per l'accesso ai benefici penitenziari. Significative le parole dell'allora Ministro della Giustizia Claudio Martelli, che, durante i lavori parlamentari, vide nella collaborazione l'arma più efficace per contrastare la criminalità organizzata, visto che "praticamente tutti i processi che hanno ottenuto qualche risultato (..) sono stati fondati sulla collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo mafioso".

Volendo sintetizzare le questioni che dovrà sciogliere, si può dire che la Corte è oggi chiamata a valutare se la mancata collaborazione con la giustizia sia una preclusione all'accesso ai benefici penitenziari ragionevolmente fondata sulla constatazione per cui gli appartenenti al sodalizio mafioso si distaccano dalla realtà criminale in cui sono nati e vissuti solo rinnegandola (come in questi giorni affermato da molti magistrati impegnati nella lotta alle mafie) ovvero se essa, impedendo una valutazione complessiva del detenuto, comprima il ruolo del giudice nel favorire il percorso rieducativo (come invece perlopiù sostenuto dalla dottrina e dalla magistratura di sorveglianza).

La Corte costituzionale potrebbe però anche considerare che lo Stato, imponendo la collaborazione, non ha inteso solo assicurarsi che il condannato si sia distaccato dal contesto criminale di provenienza, ma ha voluto anche ottenere informazioni utili per ragioni di politica criminale.

Il ragionamento sarebbe diverso: vero che, come chiedeva Kant, non si dovrebbe "strumentalizzare" una persona per fini non suoi, ma sarebbe in gioco la sicurezza pubblica ... In questa prospettiva, la Corte sarebbe allora chiamata a svolgere un giudizio di proporzionalità tra mezzo utilizzato (obbligo di collaborare al fine di acquisire informazioni necessarie a combattere la criminalità) ed entità del sacrificio dei principi costituzionali (rieducazione e libertà morale), a valutare se questa strategia sia ancora "attuale", se, nel corso del tempo, abbia prodotto, o meno, dei risultati.

In definitiva, vista la complessità dei temi sul tappeto, è difficile prevedere l'esito della decisione della Corte. Quale che sia, dobbiamo però confidare che le riflessioni suscitate da queste vicende sulle "ragioni" della collaborazione con la giustizia con riferimento ai condannati per reati "di mafia" abbiano eco anche in Parlamento, dove nel corso degli anni si è invece persa memoria dell'origine dell'art. 4bis dell'ordinamento penitenziario e tale disposizione è stata irragionevolmente riempita di reati che nulla hanno a che vedere con la lotta alle mafie. Inoltre - ma su questo la Corte ha per fortuna già avuto occasione incidere - spesso i condannati per tutti reati oggi elencati nell'art. 4bis, collaboranti o no, sono stati automaticamente esclusi, ex lege, dall'accesso da benefici penitenziari, con scelte, queste sì, facilmente ascrivibili al populismo giudiziario.

*Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano