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di Simone Lonati*

 

Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019

 

L'auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l'unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto in materia penitenziaria: l'esclusione di rigidi automatismi normativi. Scadenza pena definitiva: 31.12.9999. Così è indicata la parola "mai" nella casella del fine pena dei condannati all'ergastolo. Eppure quella data che sta a indicare una pena destinata a coincidere, nella sua durata, con l'intera vita del condannato, può assumere un significato ancora più crudele: senza speranza.

Vi sono, infatti, nel nostro ordinamento due tipologie di ergastolo e altrettante di ergastolani: i comuni e, accanto ad essi, i peggiori tra i peggiori, gli ostativi. I primi sono condannati a scontare una pena perpetua: costoro, tuttavia, conservano il diritto a che il protrarsi della pretesa punitiva dello Stato sia periodicamente riesaminata e, qualora abbiano dato prova di partecipare efficacemente al programma rieducativo, possono progressivamente accedere a quegli istituti trattamentali per un graduale reinserimento nel mondo libero.

Gli altri, i cosiddetti uomini ombra, sono invece destinati a scontare un ergastolo che preclude qualsiasi possibilità di ritorno alla società: una pena perpetua, immutabile e sempre uguale a se stessa, da cui è possibile sottrarsi solo collaborando utilmente con la giustizia. Per costoro, in forza di una presunzione legale di persistente pericolosità sociale derivante esclusivamente dall'omessa collaborazione, la possibilità di fruire dei benefici penitenziari non si collega all'effettiva partecipazione al trattamento rieducativo ed ai progressi compiuti in vista del reinserimento sociale, ma unicamente alla disponibilità ad un atteggiamento processuale (in concreto: la denuncia di altri) che, con il parametro costituzionale della rieducazione, ha davvero poco a che spartire. Per costoro, e solo per costoro, ogni giorno trascorso è un giorno in più (e non in meno) di detenzione.

Senza speranza, appunto. Eppure, qualcosa si muove. Lo scorso 7 ottobre, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso avanzato dal Governo italiano contro la sentenza Viola c. Italia n. 2, che è divenuta così definitiva. Secondo la Corte di Strasburgo, quindi, l'ergastolo ostativo previsto dal nostro ordinamento penitenziario è contrario al principio della dignità umana e, conseguentemente viola l'art. 3 della Cedu perché in forza di una presunzione assoluta di perdurante pericolosità sociale - rigidamente ancorata al "tipo di reato" commesso ed alla assenza di una fattiva collaborazione con l'Autorità Giudiziaria - priva il condannato del diritto alla speranza, ossia, della possibilità di riguadagnare, un giorno, la propria libertà.

Sia chiaro: ciò che hanno censurato i giudici europei non è la scelta di considerare la collaborazione con la giustizia come una condizione per l'accesso ai benefici penitenziari ma di considerarla come l'unica alternativa capace di escludere tutte le altre. Le censure della Corte si sono infatti concentrate sulla eccessiva rigidità dell'equazione normativa "collaborazione con la giustizia: ravvedimento del condannato" alla base del congegno ostativo e rivelatasi fallace in entrambe le direzioni di osservazione. Perché la collaborazione è una scelta processuale, mentre il ravvedimento è uno stato interiore. Perché collaborare con la giustizia non è sempre sicuro indice di ravvedimento, potendo tale scelta anche dipendere da valutazioni utilitaristiche. Perché, in definitiva, esiste silenzio e silenzio e, quindi, non si può ritenere che la scelta di non collaborare con la giustizia sia sempre indice di mancato ravvedimento del reo, ben potendo dipendere da fattori personali per niente affatto sindacabili ma, all'opposto, sintomatici di un'effettiva resipiscenza del condannato (il rischio per la propria incolumità e per quella dei propri congiunti, il rifiuto morale di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di persone a lui legate da vincoli affettivi o amicali, o il ripudio di una collaborazione che rischi di apparire strumentale alla concessione di un beneficio).

Breve: è la scelta di fare della collaborazione con la giustizia la condicio sine qua non per l'accesso alle misure premiali ciò che non ha convinto i Giudici europei i quali non ci chiedono di superare il regime ostativo, ma di trasformare da assoluta in relativa la presunzione legale di pericolosità sociale derivante dalla scelta di non collaborare.

"Le sole cose che siano sicure, in questo mondo, sono le coincidenze", amava ripetere Leonardo Sciascia. Coincidenza o meno, rimane il fatto che, a pochi giorni dalla decisione europea, anche la nostra Corte costituzionale, il prossimo 22 ottobre, è chiamata a misurarsi con la legittimità del c.d. ergastolo ostativo. L'occasione è di quelle destinate a segnare una tappa importante nell'evoluzione dei diritti dell'uomo: si tratta di verificare, una volta per tutte, la compatibilità con la nostra Costituzione di una pena che i giudici europei ritengono, per come è oggi disciplinata, contraria al senso di umanità. Oggetto di discussione è la legittimità, rispetto agli artt. 3 e 27 Cost, della presunzione legale assoluta in forza della quale una limitata categoria di ergastolani sono esclusi dall'accesso ai permessi premio se, pur potendolo, non collaborano con la giustizia.

L'auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l'unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto in materia penitenziaria: l'esclusione di rigidi automatismi normativi. Ciò non solo in adesione alla prospettiva della finalità rieducativa della pena e del principio di responsabilità penale personale, che rifiuta presunzioni assolute di pericolosità tipiche di un diritto penale per tipi di autore.

Ad essere in gioco è la stessa dignità del detenuto, qui declinata nella necessità di considerare il caso nelle sue peculiarità: perché se è vero che "il carcere è pena per castigare certi gesti che non andavano compiuti, è altrettanto vero che la persona non è mai tutta in un gesto che compie, buono o cattivo che sia". Questo significa che la persona, nella sua irripetibile identità, deve essere trattata per quello che è realmente e per i fatti realmente commessi, nella sua contestualità storica e sociale.

In tal modo, la regola resterebbe quella dell'esclusione dal beneficio penitenziario in assenza di collaborazione ma, se non altro, tale esclusione non sarebbe più incontrovertibile e automatica, potendo essere superata qualora il magistrato di sorveglianza, in base a una valutazione individualizzata, ritenga di poter escludere la pericolosità sociale del detenuto in assenza di collaborazione.

Questo approccio appare l'unico compatibile con la considerazione che la personalità del condannato non resta segnata dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile, ma rimane aperta alla prospettiva di un cambiamento. Prospettiva, quest'ultima, che se da un lato coinvolge la responsabilità individuale del condannato - tenuto ad intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità - dall'altro riguarda la responsabilità dello Stato chiamato a stimolare il condannato nell'intraprendere tale cammino. Così come del legislatore e dei giudici, tenuti alla astratta previsione e alla concreta concessione di quei benefici che, gradualmente e prudentemente, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, attenuino il rigore della sanzione per il reato commesso, favorendo il progressivo rinserimento del condannato nella società. Il diritto alla speranza, appunto.

 

*Assistant professor di procedura penale presso l'Università Bocconi di Milano