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di Manuela D'Alessandro

 

agi.it, 10 ottobre 2019

 

Intervista a Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Ferrara, tra i massimi esperti di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, commenta all'Agi la decisione della Corte Europea.

"Dopo la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non è vero che, come ho letto, rivedremo circolare per le strade i boss mafiosi. Questa è una bugia anche se detta da un procuratore antimafia". Così Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara, tra i massimi esperti in Italia di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, commenta all'Agi la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

"Caduto l'automatismo ostativo - argomenta - si ritornerà alla regola della valutazione giurisdizionale individuale. Si chiama riserva di giurisdizione ed è prevista dalla Costituzione come meccanismo di garanzia per tutti i cittadini, detenuti compresi. Chi preferisce un giudice 'passacarte', in realtà mostra totale sfiducia nella magistratura di sorveglianza, preferendo alla sua autonomia e indipendenza una sua subordinazione alle informative degli apparati di polizia".

"I giudici europei - prosegue il docente - non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta dal 'divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti' previsto dall'articolo 3 della Cedu. Non sono affatto sorpreso di questa decisione. La sentenza Viola del 13 giugno scorso non faceva altro che applicare al caso italiano una giurisprudenza consolidatissima che considera contraria all'articolo 3 della Cedu una pena perpetua priva di concrete prospettive di liberazione del detenuto, alla luce del suo percorso educativo. Solo chi antepone la logica della politica a quella, stringente, del diritto, poteva anche solo ipotizzare un esito differente".

Secondo il professore, autore anche di un libro a quattro mani con l'ex ergastolano Carmelo Musumeci, è sbagliato dire, come riportato da diversi organi di stampa, che "fare la guerra all'ergastolo ostativo è un messaggio ai boss mafiosi" e che "superare l'ergastolo ostativo significa armarli di nuovo" e che "la Corte europea deve dichiarare da che parte sta nella lotta alla mafia". Per Pugiotto "sono prese di posizione chiaramente mirate a esercitare pressioni sul panel dei 5 giudici europei alla vigilia della loro odierna, coerente e scontata decisione. Eppure, i vari procuratori (anche emeriti) che hanno preso cosi' la parola dovrebbero sapere che l'articolo 3 della Cedu è una delle sole quattro norme che non ammettono eccezione o sospensione, nemmeno in uno Stato di guerra. I giudici europei non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta da quel divieto. Forse, nei prossimi giorni, ci toccherà sentire voci scandalizzate che chiederanno all'Italia di uscire dal Consiglio d'Europa".

La decisione di oggi è importante per due ragioni. La prima rigurda il fatto che "la sentenza definitiva segnala nell'ergastolo ostativo un problema strutturale nel nostro ordinamento penitenziario, invitando l'Italia a porvi rimedio attraverso una sua riforma 'di preferenza di iniziativa legislativa'. Diversamente i molti ricorsi siamesi pendenti a Strasburgo e promossi da altri ergastolani ostativi saranno certamente accolti e l'Italia subira' ripetute condanne per non avere adempiuto all'obbligo di rispettare una delle norme chiave della Cedu".

La seconda ragione "è che il 22 ottobre, la Corte Costituzionale si pronuncerà su due questioni di legittimità riguardanti l'articolo 4bis, comma I, dell'ordinamento penitenziario, che introduce il regime ostativo applicato all'ergastolo. I giudici costituzionali dovranno misurarsi con le meditate argomentazioni dei loro colleghi di Strasburgo".

Attualmente, spiega Pugiotto, "tre ergastolani su quattro sono ostativi, cioè condannati per gravi reati associativi che, diversamente da tutti gli altri ristretti in prigione, non beneficeranno mai di alcuna misura extra muraria a meno che non rivelino ciò che ancora sanno dei loro crimini. Lo scopo di tale regime - come la stessa Corte Costituzionale ha recentemente riconosciuto - è di incentivare, per ragioni investigative e di politica criminale generale, la collaborazione con la giustizia attraverso un 'trattamento penitenziario di particolare asprezza. Il perno di questo regime - una vera e propria presunzione legale assoluta - è che solo collaborando si ha la prova certa sia della rottura col sodalizio criminale che dell'avvenuto processo di ravvedimento del reo".

La Corte Europea, argomenta il professore, "non ha bocciato la collaborazione come condizione per accedere ai benefici penitenziari ma ha contestato l'equivalenza tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del condannato, invitando il legislatore italiano a prevedere anche per l'ergastolano non collaborante la necessità di accedere ai benefici penitenziari, se ha dato la prova del sicuro ravvedimento". Per esempio, "la scelta se collaborare o meno può non essere libera, quando il reo teme ritorsioni su di sé o vendette contro i propri familiari". La stessa collaborazione "può nascere anche dall'unico proposito di ottenere i benefici".

"Ecco perché - è l'opinione di Pugiotto - il solo modo di restituire coerenza al sistema è che sia la magistratura di sorveglianza a valutare, caso per caso, alla luce dell'intero percorso trattamentale del reo, se sia ancora specialmente pericoloso, indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia. Come diceva Leonardo Sciascia, 'la criminalità mafiosa non si combatte con la 'terribilità del diritto, ma con gli strumenti dello Stato di diritto'".