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di Andrea Alberto Moramarco

 

Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2019

 

Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza 25 settembre 2019 n. 39317. La prescrizione in appello del reato di lottizzazione abusiva non fa venir meno i presupposti per l'adozione della confisca. Pertanto, se nonostante l'estinzione del reato vi siano gli elementi oggettivi e soggettivi che consentono al giudice di verificare l'effettiva sussistenza della lottizzazione abusiva, deve essere disposta la confisca urbanistica, in maniera proporzionale alle parti del territorio interessate e senza tener conto dell'attuale offensività della condotta. Questo è quanto afferma la Cassazione nella sentenza n. 39320, depositata ieri.

Il caso - La questione si inserisce all'interno di un processo per il reato di lottizzazione abusiva materiale intentato nei confronti di diversi imputati, accusati di aver trasformato fisicamente e in maniera permanente un terreno a scopo edificatorio, in sostanza attraverso la realizzazione di un campo roulottes. Condannati in primo grado, tutti gli imputati venivano assolti per dichiarata prescrizione del reato dai giudici di appello, i quali revocavano altresì la già disposta confisca, in quanto "le opere abusive erano state rimosse" e "l'attuale assetto del territorio era conforme alla legge". La Procura generale contestava però quest'ultima statuizione, sostenendo l'incongruenza delle motivazioni adottate dalla corte territoriale per giustificare la revoca della misura ablatoria.

Irrilevanza della cattiva condotta - Per la confisca non rileva l'attuale offensività della condotta. La Cassazione condivide la tesi dell'accusa e ritiene che revocare il provvedimento ablatorio, sulla scorta della rimozione dell'insediamento, della cessazione dell'offensività della condotta e dell'attuale conformità del territorio alla legge, "non sia giuridicamente corretto".

Ebbene, i giudici di legittimità ricordano innanzitutto che l'estinzione per prescrizione "non è fattore di per sé ostativo all'applicazione della sanzione della confisca", in base all'articolo 44, comma 2, del Dpr 380/2001 (testo unico). Ciò posto, la confisca in questione ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di misura di sicurezza, la cui adozione, pertanto, si verifica ogni volta il giudice accerti che vi sia stata una lottizzazione abusiva, senza che vi sia la necessità di verifica dell'"attuale perdurante offensività della condotta".

Ad ogni modo, prosegue il Collegio, nel rispetto del diritto di proprietà di cui all'articolo 1 del protocollo n. 1 Cedu, la misura sanzionatoria non dovrà essere applicata indiscriminatamente, "dovendo la sua ampiezza essere, in ogni caso, commisurata, con un criterio di proporzionalità, alle parti del terreno che siano state effettivamente interessate dalla attività lottizzatoria".