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di Andrea Alberto Moramarco

 

Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2019

 

È configurabile il reato di appropriazione indebita quando un soggetto consegni una somma di denaro con specifica destinazione di scopo ad un altro soggetto, il quale fa dei soldi ricevuti un utilizzo differente e del tutto personale. La violazione della fiducia, infatti, integra una condotta appropriativa sanzionabile penalmente. Questo è quanto si afferma nella sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2092/2019, relativa alla vicenda che ha coinvolto una coppia di fidanzati.

Il caso - Al centro di una particolare vicenda c'è un uomo, promesso sposo di una donna dalla quale aveva ricevuto più di 200 mila euro, tra assegni e bonifici, destinati all'organizzazione del proprio matrimonio e ad un investimento presso una banca svizzera. Poco prima delle nozze, i due interrompevano la loro relazione sentimentale, sicché la donna chiedeva al suo ex fidanzato di restituirle tutto il denaro corrisposto. L'uomo, tuttavia, rifiutava nettamente di corrispondere tale somma, ritenendo di non aver assunto in riferimento agli importi ricevuti alcun obbligo di impiego o destinazione a specifiche attività. Per costui, i soldi sarebbero serviti, infatti, a consentire alla coppia un alto tenore di vita e a titolo di retribuzione per le lezioni di tennis da lui stesso impartite alla ex fidanzata. La questione finiva così nelle aule di giustizia, dove l'uomo veniva tratto a giudizio per rispondere dell'accusa di appropriazione indebita.

La decisione - Dopo la condanna in primo grado, l'imputato si difendeva in appello sottolineando il suo compito all'interno della coppia di provvedere ad una "migliore gestione patrimoniale" delle risorse, essendo del tutto vaghi i riferimenti alla celebrazione delle nozze e all'investimento bancario, invocati dalla sua ex. Anche la Corte d'appello, tuttavia, ritiene che sussistano tutti gli elementi che integrano il delitto ex articolo 646 cod. pen.

Ebbene, spiegano i giudici, una volta riscontrata la "fondatezza delle dichiarazioni della persona offesa circa la destinazione del denaro, che doveva essere impiegato nell'organizzazione del matrimonio e ai fini dell'investimento", risulta evidente che l'uomo ha disposto del denaro "in modo autonomo, al di fuori della sfera di vigilanza della proprietaria", dimostrando altresì "coscienza e la volontà di appropriarsi definitivamente delle somme", sapendo di agire senza averne diritto. In sostanza, evidenzia il Collegio, ciò che determina la responsabilità penale è proprio la "violazione della fiducia riposta dalla vittima nei confronti del compagno".