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di Eleonora Alampi e Valerio Vallefuoco


Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2019

 

La Cassazione definisce i contorni del reato di autoriciclaggio con particolare riferimenti all'ostacolo concreto ovvero al concreto nascondimento richiesto dalla norma per integrare la condotta del reato. Integra il reato di autoriciclaggio la vendita di diamanti a prezzi maggiorati ove il profitto venga reinvestito nell'acquisto di nuove pietre, senza che la tracciabilità dei passaggi possa escludere la sussistenza del reato.

Si può così compendiare il principio di diritto contenuto nella sentenza 37606/2019, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avverso una ordinanza del Tribunale di Milano, adottata in sede di riesame di misure cautelari reali, a conferma del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale, avente ad oggetto il profitto del reato di autoriciclaggio e il prezzo del reato all'articolo 2635 del Codice civile (corruzione tra privati). Ad innescare la vicenda giudiziaria era stata una truffa perpetrata attraverso la vendita di diamanti a prezzi maggiorati rispetto al loro valore di mercato.