sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Giovanni Negri

 

Il Sole 24 Ore, 12 luglio 2019

 

Un processo con tempi certi per le cause di competenza del giudice unico, e sono la maggioranza; una negoziazione assistita potenziata; una conciliazione indebolita; la soppressione del filtro in appello; l'avanzamento della digitalizzazione. Si completa il quadro della legge delega che il ministero della Giustizia intende portare in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni. Al tassello dedicato all'ordinamento giudiziario (si veda "Il Sole 24 Ore" del 7 luglio) e a quello sulla procedura penale (anticipato sulle pagine di ieri) si aggiunge l'intervento sulla procedura civile. Il testo è stato presentato ieri dal ministro Alfonso Bonafede alle rappresentanze di avvocatura e magistratura.

Per quanto riguarda il circuito alternativo di soluzione delle controversie, la conciliazione, che pure comprenderà i contratti di mandato, perde terreno, abbandonando le liti in materia di colpa medica e di contratti finanziari e bancari. Rafforzata invece la negoziazione assistita, che pure sarà esclusa dalla circolazione stradale: riprendendo quanto previsto anni fa per un breve periodo, anche le cause di lavoro potranno rientrare nel perimetro della negoziazione sia pure senza che venga considerata come condizione di procedibilità.

Sul piano procedurale, detto che un modello standard di negoziazione dovrà essere individuato dal Cnf, prende corpo un'attività istruttoria interamente devoluta all'azione degli avvocati e fondata sull'assunzione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto fatti a essa sfavorevoli. Le prove acquisite in questo modo, facilitate anche dalla introduzione di sanzioni penali per chi dichiara il falso e processuali per chi si sottrae all'interrogatorio, potranno poi avere diritto di cittadinanza anche nel successivo giudizio, dopo che si sarà esaurita la fase di negoziazione. A fare da incentivo alla istruzione stragiudiziale, la previsione di una maggiorazione del compenso per gli avvocati, nella misura del 30%, che vi faranno ricorso.

Venendo al processo di cognizione, si punta a introdurre un rito semplificato per le controversie che si svolgono davanti al giudice unico. L'atto introduttivo sarà sempre nella forma del ricorso, l'udienza di prima comparizione dovrà essere fissata entro un termine comunque non superiore a quattro mesi e il termine di comparizione delle parti non dovrà andare oltre gli 80 giorni. Sparite sanzioni pecuniarie e poteri istruttori esercitabili d'ufficio, all'udienza di prima comparizione, il giudice, se richiesto, concederà alle parti un termine perentorio fino a 30 giorni per produrre documenti e per l'indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati e un ulteriore termine perentorio fino a 20 giorni per la sola indicazione di prova contraria, fissando udienza non oltre 60 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine.

Terminata tutta la fase istruttoria (scandita comunque da tempi certi, dall'ordinanza di ammissione delle prove all'indicazione dei chiarimenti ulteriori), il giudice inviterà le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della stessa udienza, fissando, su richiesta, una nuova udienza con deposito di sintetiche note difensive non oltre 40 giorni prima.

Rafforzata la fase istruttoria con la previsione di misure pecuniarie e sanzioni processuali per chi non permette di effettuare le ispezioni personali o su cose ritenute indispensabili dall'autorità giudiziaria e per chi non adempie all'ordine di esibizione di cose o documenti. Il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche e toccherà al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non funzionano o per situazioni d'urgenza.

Quanto alle notifiche, il testo prevede, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge stabilisce l'obbligo di indirizzo di posta elettronica certificata, che la comunicazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale va eseguita dall'avvocato soltanto via pec. Quando la notificazione attraverso posta elettronica certificata non è possibile o non è andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provvederà alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata disciplinata dall'articolo 359 del Codice della crisi; in questo caso la notificazione sarà considerata eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.