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di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 23 dicembre 2021

 

Non è la stessa cosa se il dono viene dato da un agente penitenziario. Il divieto di legge va superato con le dovute accortezze in nome dell'interesse dei bambini ad un rapporto il più possibile normale con i genitori. Viola il diritto dei bambini a preservare una relazione familiare più normale possibile con il genitore detenuto il divieto, imposto ai carcerati sottoposti al 41-bis, di consegnare personalmente giocattoli e dolciumi ai figli minori di 12 anni.

Per la Cassazione (sentenza 46432) va superata la previsione normativa che impedisce, senza eccezioni, il passaggio di oggetti da parte delle persone che scontano la pena con il cosiddetto "carcere duro". Malgrado nel caso di figli o nipoti minori di 12 anni sia stato, infatti, concesso il colloquio senza il vetro divisorio, resta in piedi il divieto dello scambio di oggetti.

Una regola alla quale aveva fatto eccezione un magistrato di sorveglianza accogliendo la richiesta del detenuto di consegnare con le sue mani al figlio dei giocattoli, acquistati all'interno del carcere con il sopravvitto: doni che di solito vengono dati da un agente carcerario. La concessione non era piaciuta al ministero della Giustizia che aveva fatto ricorso, puntando l'attenzione sulla ratio di una norma che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza, scongiurando il rischio di far uscire dal penitenziario oggetti o messaggi, attraverso i giochi o i dolci.

Possibile superare il divieto imposto dalla norma - La Suprema corte ammette che la scelta di derogare alla regola, fatta dal magistrato di sorveglianza, sembrerebbe preclusa "dalla valutazione compiuta, in astratto, dal legislatore, il quale, come già osservato - scrivono i giudici - sembrerebbe, invece non consentire, senza alcuna eccezione, la consegna di oggetti da parte del detenuto sottoposto al regime differenziale di cui all'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario". Ma gli ermellini superano il divieto con una lettura costituzionalmente orientata. La giurisprudenza della Consulta ha, infatti, sempre evidenziato la necessità di dimostrare, che le limitazioni imposte dal 41-bis, siano congrue e necessarie rispetto allo scopo che perseguono. E nel caso esaminato l'obiettivo si può raggiungere anche superando il divieto, nell'interesse del minore a mantenere rapporti il più possibile normali con il genitore in carcere, senza far venire meno le esigenze di sicurezza.

I diritti fondamentali del minore - I doni, venduti in confezioni sigillate, possono, infatti, essere custoditi in un magazzino e consegnati al padre o alla madre - che restano sempre sotto controllo visivo - pochi istanti prima dell'incontro con i figli. In questo modo, chiarisce la Cassazione, si salvaguarda il diritto fondamentale del minore al suo normale sviluppo e si tutela anche la sicurezza. I giudici di legittimità respingono dunque il ricorso di via Arenula e prendono le distanze dalla tesi secondo la quale la consegna di regali o dolci per mano di un agente non fa differenza per il bambino, perché sa comunque che arrivano dal padre. Ma per la Suprema corte non è la stessa cosa.