Stupefacenti: per accertare la natura perizia o esame tecnico non sono strumenti esclusivi |
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di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2019
Cassazione - Sezione Vi penale - Sentenza 5 dicembre 2018 n. 54434. La perizia o comunque l'accertamento tecnico non costituiscono lo strumento esclusivo al fine di accertare la natura drogante della sostanza oggetto del processo. Lo sostiene la Corte di cassazione con la sentenza n. 54434 del 2018. Principio pacifico, applicabile in tutti i casi di cosiddetta "droga parlata" - In termini, di recente, sezione VI, 6 ottobre 2016, Di Pietro e altri, secondo la quale, nel caso di reati in materia di stupefacenti non è determinante, a fini di prova, il sequestro o il rinvenimento delle sostanze, potendosi fare riferimento a prove di altro genere, a cominciare dalle intercettazioni telefoniche o ambientali; nonché, proprio con riguardo all'accertamento tecnico, sezione IV, 29 gennaio 2014, Feola e altri, per la quale, in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti (nella specie, la sentenza ha così ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva condannato gli imputati per una pluralità di episodi di cessione di droga fondandosi, tra l'altro, sulla confessione di alcuni di essi).
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